
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso -ritenendo inammissibile – presentato dall’Azienda sanitaria (ex Asl 9) che aveva contestato l’obbligo di risarcire cinque medici dell’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio per il servizio di pronta reperibilità notturna o in giorni festivi, in misura eccedente a quella prevista del contratto di settore (10 turni).La sezione presieduta da Amelia Torrice ha confermato l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 2014 che a sua volta aveva condiviso in toto la sentenza del Tribunale di Grosseto del 2012. L’ azienda è stata condannata a pagare, complessivamente, 5.200 euro tra spese, esborsi e compensi professionali, più il contributo unificato. I medici erano assistiti dall’avvocato Leonida Calvisi.
La Asl aveva sostenuto che poteva ben sussistere un’eccezione alla norma, cioè il contratto nazionale area
dirigenza medica e veterinaria 2002-2005, soprattutto in presenza di situazioni peculiari e più o meno permanenti che possono verificarsi in strutture di piccole dimensioni: all’ azienda non sarebbe potuta essere addebitata una condotta inadempiente, soprattutto in presenza di situazioni contingenti da affrontare anche in presenza di tagli rilevanti di risorse da Stato e Regione. La Asl contestava anche il riconoscimento della sussistenza del danno non patrimoniale alla vita privata e da stress e stanchezza per eccessiva turnazione, perché compensato da diversi meccanismi, e contestava anche la parificazione della liquidazione per tutti gli interessati. I medici avevano replicato (e comunque il controricorso incidentale condizionato è stato ritenuto tardivo) che l’ Asl non poteva essere legittimata a beneficiare di lavoro non retribuito.
Fonte: Il Tirreno Grosseto